Amministratori giudiziari e Niceta

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Abbiamo ricevuto una lettera inviata dall’avv. Pietro Milone, con richiesta di rettifica di alcune affermazioni fatte nei confronti dell’avv. Martina La Grassa da noi fatte in due articoli di Salvo Vitale  riguardanti i fratelli Niceta. Questa la nostra risposta.

Gentile avvocato, in risposta alla sua del 12 c.m. , con qualche giorno di ritardo, rispetto all’intimazione perentoria di due giorni da lei stabilita, dovuto a problemi personali, rispondo, anche a nome del direttore del telegiornale Riccardo Orioles e del titolare di Telejato Pino Maniaci, con una prima considerazione, più che altro una curiosità: come mai la dott.ssa Martina La Grassa, sua assistita, che è già un avvocato e, se non siamo in errore, ha un padre avvocato civilista con uno studio in via Libertà e un altro in via Rapisardi, dove abita lei stessa, invece di chiedere personalmente la richiesta di rettifica si è rivolta a un altro avvocato? Si tratta di una richiesta di rettifica di un privato che si ritiene parte lesa a un altro privato che è o dovrebbe essere responsabile dell’errore.  Sul cerchio degli avvocati che ruota attorno alla Procura e, in particolare all’ufficio misure di prevenzione, ci siamo già occupati in altri articoli e vogliamo sperare che lei e la sua assistita non siano in quella “quota”.

Ma andiamo ai fatti: non siamo riusciti a capire in che cosa consista l’offesa all’onore e alla reputazione della dott.ssa La Grassa: forse nel fatto che si ipotizzano rinvii e proroghe nella consegna del lavoro commissionato dalla procura? Se l’incarico di commissario giudiziale è cessato il 4 aprile 2014, quand’è iniziato?  Si presume che la data sia stata quella del 2.12.2013, cioè quella del sequestro dei beni dei Niceta e, in tal senso sarà stato possibile qualche rinvio, ma c’è da fare un apprezzamento alla dott.ssa La Grassa per avere svolto il suo lavoro in circa quattro mesi, cioè nei tempi richiesti, o quasi, cosa che non si può dire di altri suoi colleghi. Giusta invece la richiesta di rettifica, relativa all’incarico, ricevuto dall’avv. Martina La Grassa di commissario nominato dal tribunale fallimentare per il concordato, mentre è il dott. Fabio Ferrara il perito nominato dal tribunale di Palermo per la perizia: evidentemente abbiamo erroneamente scambiato le competenze. Per il resto è giusta la precisazione, a noi nota che la parcella viene calcolata facendo riferimento all’ ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi dell’art.172 della legge fallimentare, ma la presunzione di dilatazione dei tempi, come abbiamo già ammesso, è stata dovuta a un errore nello scambio delle competenze e degli incarichi affidati dal tribunale.  Si noti altresì che tra l’incarico di “redigere l’inventario” o quello di “verificare documenti e atti di proprietà”, ci pare non possa esserci qualche errore nell’attribuzione delle competenze, ma non ci sono elementi che possano causare offesa e danno all’immagine della dott.ssa La Grassa, alla quale, comunque va dato atto di avere svolto il lavoro in tempi rapidi. La presente sarà letta nel corso dell’odierno telegiornale.

Ove ci siano altre cose da rettificare prego la S.V. di preparare lei stesso un comunicato di rettifica, scritto in termini giornalistici, cioè accessibili al telespettatore, che siamo pronti a sottoscrivere.

Partinico 17.3.2015                   Salvo Vitale, Pino Maniaci, Riccardo Orioles

La lettera dell’avvocato Pietro Milone

[blockquote style=”1″]Gentili Signori Riccardo Orioles (n.q. di direttore responsabile del quotidiano online “Telejato”), Pino Maniaci (volto e voce di “Telejato”) Salvo Vitale (editorialista di Telejato), in nome per conto e nell’ interesse della mia assistita Avvocato Martina La Grassa (che in calce sottoscrive la presente) Vi significo quanto segue. Negli articoli pubblicati in data 25 Febbraio 2015 e 2 Marzo 2015 sul Vostro sito internet www.telejato.intintitolati rispettivamente “Negozi Niceta: L’amministratore giudiziario minaccia i dipendenti” e “Beni giudiziari confiscati: I negozi di Niceta”, vengono riportati dei fatti mancanti del requisito della verità che offendono l’onore e la reputazione dell’ Avvocato Martina La Grassa. In particolare, nell’articolo del 25 Febbraio 2015, a firma di Salvo Vitale, si legge testualmente: “Nel frattempo il commissario giudiziario, tal Martina La Grassa, pagata con i soldi dell’azienda, dopo i 90 giorni di rito, presi per i dovuti accertamenti sul valore e sulla eventuale dolosa provenienza dei beni confiscati, si è preso altri 90 giorni e altri 90 se ne prenderà, in attesa che l’azienda chiuda. Tramite i propri legali i Niceta avevano presentato un piano di concordato preventivo ad un’assemblea dei creditori, ma pare che la cosa sia sfumata perché giudicata un ‘indebita intromissione nella gestione giudiziaria” ed inoltre, nell’articolo del 2 Marzo 2015 si legge testualmente: “In tal senso il commissario giudiziario Martina lavora modo indefesso, ma non ce la fa, anche perché i rinvii gli assicurano ogni volta tre mesi di parcella a spese dell’azienda”. Contrariamente a quanto da Voi scritto nell’articolo del 25 Febbraio 2015 non risponde al vero,che l’Avvocato Martina La Grassa, in qualità di Commissario Giudiziario della CONI DISTRIBUZIONE s.r.l., con sede legale in Palermo, Via Danimarca 25, abbia eseguito “accertamenti sul valore e sulla eventuale dolosa provenienza dei beni confiscati” alla famiglia Niceta e, tantomeno che abbia “preso altri 90 _giorni e altri 90 se ne prenderà in attesa che l’azienda chiuda”. Al contrario, i summenzionati “accertamenti” sono stati eseguiti dalle competenti Autorità Giudiziarie che hanno disposto il provvedimento di sequestro preventivo dei beni e delle società facenti capo alla famiglia Niceta. L’incarico affidato all ‘ Avvocato Martina La Grassa dal Tribunale Fallimentare, in qualità di Commissario Giudiziale della CONI DISTRIBUZIONE s.r.l., imponeva alla stessa esclusivamente di: 1) controllare e verificare 1’operato della società segnalando al Giudice Delegato del Tribunale Fallimentare eventuali atti di gestione compiuti in frode ai creditori e/o il mutamento delle condizioni iniziali che hanno permesso l’accesso della società alla procedura concordataria; 2) verificare la fattibilità del piano concordatario attraverso 1’esame della contabilità della società per accertare l’esatta consistenza delle poste attive e passive indicate in proposta e operare se del caso eventuali rettifiche; 3) redigere l’inventario; 4) informare in maniera analitica e dettagliata i credi tori della società affinché gli stessi possano esprimere il voto sull’ accoglimento della proposta di concordato in modo consapevole. Inoltre, contrariamente a quanto da Voi scritto, la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art.161 legge fallimentare depositata dalla CONI DISTRUZIONE s.r.l. il 29.11.2012, è stata dichiarata improcedibile e, conseguentemente, archiviata dal Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, con decreto depositato il 4.4.2014. Ciò in quanto all’udienza dell’ 1.4.2014, illegale della predetta società Analogamente, non risponde al vero quanto da Voi pubblicato nell’articolo del 2 Marzo 2015 e, segnatamente, nella parte in cui si scrive che l’Avvocato Martina La Grassa continua “a chiedere rinvii di 90 giorni ….. per verificare documenti semplicissimi, quali atti di proprietà di case portate spesso in eredità dai coniugi delle persone inquisite” e che “siffatti rinvii” mi hanno assicurato “ogni volta tre mesi di parcella a spese dell’ azienda”. Ed infatti, a seguito dell’intervenuta archiviazione della procedura di concordato preventivo, dal giorno 4 Aprile 2014, l’Avvocato Martina La Grassa ha cessato il proprio incarico di Commissario giudiziale della procedura di concordato fallimentare della CONI DISTRIBUZIONE s.r.l.. Inoltre, 1’incarico di Commissario Giudiziale della CONI s.r.l. affidato all’ Avvocato Martina La Grassa non ha mai avuto ad oggetto la verifica degli “atti di proprietà di case portate spesso in eredità dai coniugi delle persone inquisite”, poiché tale attività è demandata, come sopra evidenziato, alle competenti Autorità Giudiziarie che hanno disposto il provvedimento di sequestro preventivo dei beni e delle società facenti capo alla famiglia Niceta. Inoltre, contrariamente a quanto da Voi falsamente insinuato, il compenso spettante al Commissario Giudiziario per l’opera professionale prestata nell’ ambito di una procedura di concordato preventivo viene determinato, dal competente Tribunale, facendo riferimento all’ ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi dell’art.172 della legge fallimentare e non certamente in base al numero delle udienze e/o delle adunanze dei creditori tenutesi. Giova evidenziare, peraltro, che l’adunanza dei creditori fissata per il 21.01.2014 è stata differita all’ 1.4.2014, a seguito dell’istanza scritta depositata dal legale della CONI DISTRIBUZIONE s.r.l. il 17.01.2014 e non su una,. motivata richiesta. Alla luce dei chiarimenti forniti, atteso che nessun accertamento parrebbe esser stato da Voi preliminarmente effettuato per verificare la fondatezza e veridicità delle notizie pubblicate, nell’interesse della mia assistita Avvocato Martina La Grassa del Foro di Palermo, Vi invito e diffido, a rettificare con la dovuta risonanza gli articoli pubblicati in ” e “Beni giudiziari confiscati: I negozi di Niceta”, e l’amministratore giudiziario minaccia i dipendenti poiché il contenuto degli stessi appare gravemente lesivo dell’onore e della reputazione personale e professionale dell’ Avvocato Martina La Grassa, del ruolo di pubblico ufficiale che la stessa ha rivestito nell’esecuzione dell’incarico affidatole dal Tribunale di Palermo, entro e non oltre giorni 2 dalla ricezione della presente con l’avvertenza che – ove ciò non dovesse accadere – ci si vedrà costretti ad adire la competente .Autorttà Giudiziaria p~r la tutela degli interessi dell’ Avvocato Martina La Grassa. Distinti saluti. Palermo, 12 marzo 2015. [/blockquote]

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