LA COMMISSIONE ANTIMAFIA ED I SUOI POTERI ISTRUTTORI

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In questi giorni di convulse ed ingravescenti notizie sull’inchiesta che sta sconvolgendo una sezione (importantissima) del  Tribunale Panoramita  apprendiamo con sgomento che la Commissione Antimafia è Organo Istituzionale privo di poteri, soprattutto istruttori.

La questione (identica, posto che le fattispecie del marzo 2014 all’attenzione dell’Ecc.ma Commissione sono state le medesime di cui all’esposto Nisseno, anzi rafforzate dalle propalazioni del’Onesto e Retto Dott Caruso) è stata ritenuta “troppo generica”.

Il 06 marzo 2014 il Messaggero così riportava la notizia.

Ma le risposte che Caruso ha dato ai commissari nelle settimane scorse, dopo essere stato convocato proprio per chiarire gli appunti fatti, non hanno convinto l’Antimafia.

 Bindi ha giudicato “non esaurienti” le osservazioni dell’ex direttore dell’Agenzia, oggi in pensione. E il vicepresidente Claudio Fava ha definito “bizzarro” il comportamento di Caruso che solo a fine mandato e non nelle sedi istituzionali ha manifestato le sue perplessità sul sistema misure di prevenzione. A difendere la gestione dei beni confiscati ai boss, senza tacere della necessità di rendere più efficace la legge, ci hanno pensato ieri i giudici delle misure di prevenzione che a Palermo si occupano del 45% dei patrimoni sottratti alle cosche in tutta Italia. All’Antimafia i magistrati, guidati dal presidente della sezione Silvana Saguto, hanno portato la documentazione relativa al lavoro loro e degli amministratori accusati da Caruso di intascare “parcelle d’oro”.

 “Non abbiamo dati che possano inficiare condotte delle singole persone”, ha detto il presidente della Commissione Antimafia precisando però che “alcuni aspetti di legge, come quelli delle professionalità degli amministratori giudiziari e dei tariffari, vadano modificati”.(ANSA).

Ed allora una domanda sorge spontanea… ma la Commissione Antimafia – absit iniuria verbis – a cosa serve? Se non ha poteri istruttori in una così importante e delicata materia?

Ma forse non è proprio così.

Vediamo un attimo cosa è e di cosa si occupa :

La Commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali,anche straniere,secondo la legge istitutiva n.132/2008(XVI legislatura) ha i seguenti compiti:

  1. a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;
  2. b) verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l’efficacia;
  3. c) verificare l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all’applicazione del regime carcerario di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;
  4. d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione europea e promuovere accordi in sede internazionale;
  5. e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;
  6. f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
  7. g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;
  8. h) verificare l’impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all’alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;
  9. i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d’impresa, nonché l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
  10. l) verificare l’adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;
  11. m) verificare l’adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio anche consultando le associazioni, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;
  12. n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
  13. o) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.

Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 416-bis del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico ed istituzionale.

Ed allora v’è da chiedersi, ma le “accuse generiche” lo erano a tal punto da non stimolare neanche l’esercizio di quelle “indagini ed esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.”.

Perché non ci sarebbe voluto tanto ad espungere i dati che oggi i quotidiani di tutto il paese pubblicano.

Ed allora non occorre un opera di alta ingegneria ermeneutica per comprendere come quelle generiche accuse, mosse peraltro da personaggi di altissimo calibro e giornalisti di frontiera, meritavano un approfondimento istruttorio che ben avrebbe potuto portare la Commissione ad agire secondo i poteri ed i doveri per cui è istituita a presidio di legalità per il Supremo interesse del Popolo e della Nazione.

Non si è fatto e la storia (istruttoria) non gli ha dato ragione.

Non si è voluto o potuto fare?

Non si saprà mai.

Resta comunque un errore grave e non da poco, forse non voluto, ma segno di una disfunzione operativa di certa e sicura portata.

Non si sono usati (come si sarebbe dovuto) quei poteri e quelle prerogative demandate ad un Organo di importanza cruciale.

Ed allora, in un paese che si rispetti, intonato a regole meritocratiche fondate sul principio del corretto, efficiente ed alacre funzionamento della P.A., cosa ci si dovrebbe aspettare?

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